Quando una APS sportiva deve verificare la coerenza tra statuto e attività effettiva?

APS sportiva: quando confrontare statuto e attività effettiva, come controllare le attività diverse e cosa cambia con la doppia iscrizione RUNTS e RASD.

L’errore da correggere è considerare ogni iniziativa della APS sportiva già coperta dallo statuto perché finanzia i corsi o coinvolge gli associati. Per una APS iscritta al RUNTS, il confronto serve prima di avviare o ampliare un’attività: se questa è diversa dalle attività di interesse generale dell’articolo 5 del Codice del Terzo settore, l’articolo 6 richiede che atto costitutivo o statuto la consentano e che sia secondaria e strumentale. Il controllo della secondarietà riguarda poi ciascun esercizio, secondo il D.M. 107/2021.

La risposta cambia anche in presenza dell’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, o RASD. Per l’ETS iscritto al RUNTS, l’articolo 7, comma 1-bis, del D.Lgs. 36/2021 esclude il requisito dell’esercizio principale dell’attività dilettantistica. Inoltre, per l’ente con doppia iscrizione, il coordinamento sui proventi previsto dall’articolo 6 del Codice richiede una destinazione specifica alle attività sportive di interesse generale. La prima decisione è quindi distinguere attività svolta, clausola che la contempla e iscrizioni effettive dell’ente.

In sintesi

  • Prima di ampliare l’attività, confronta ciò che sarà concretamente svolto con l’oggetto sociale e con le attività di interesse generale pertinenti.
  • Per un’attività diversa ETS servono previsione nell’atto costitutivo o nello statuto, strumentalità e secondarietà: le condizioni operano insieme.
  • La secondarietà delle attività diverse ETS si controlla in ciascun esercizio: ricavi entro il 30% delle entrate complessive oppure entro il 66% dei costi complessivi, secondo le regole del D.M. 107/2021.
  • Per l’ETS iscritto al RUNTS, il requisito della principale attività sportiva non è richiesto dall’articolo 7, comma 1-bis, del D.Lgs. 36/2021; restano da coordinare gli altri requisiti applicabili.
  • Se nessuno dei due limiti ETS è rispettato, il decreto prevede segnalazione e riequilibrio. Una modifica dello statuto affronta un problema diverso dal superamento quantitativo.

Quando l’attività effettiva richiede una nuova lettura dello statuto

Il segnale operativo può essere l’introduzione di un servizio, l’ampliamento dei destinatari oppure la trasformazione di un’iniziativa occasionale in un’attività organizzata. Questi cambiamenti suggeriscono di riaprire il confronto; la loro qualificazione dipende dal contenuto concreto dell’iniziativa.

L’articolo 21 del D.Lgs. 117/2017 richiede che l’atto costitutivo indichi l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale, insieme alle finalità e all’assenza di scopo di lucro. Lo statuto è parte integrante dell’atto costitutivo e, in caso di contrasto tra clausole, prevalgono quelle statutarie. Il confronto va quindi condotto sul testo vigente, ricostruendo anche le modifiche intervenute.

Un’attività non sportiva può appartenere alle attività di interesse generale. L’articolo 5 comprende, alle condizioni indicate dalla disposizione, anche attività culturali o ricreative di interesse sociale. Il passaggio decisivo è descrivere oggetto, destinatari e modalità dell’iniziativa e confrontarli con la categoria pertinente: chiamarla genericamente attività accessoria lascia irrisolta la classificazione.

La lettura riguarda anche la destinazione delle risorse. L’articolo 8 del Codice destina il patrimonio, comprese le entrate comunque denominate, all’attività statutaria per l’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nella APS sportiva, questo collega la clausola statutaria all’impiego effettivo dei proventi.

Attività diverse: autorizzazione, funzione e dimensione

Per le attività diverse dell’ETS, l’articolo 6 pone condizioni cumulative: autorizzazione nell’atto costitutivo o nello statuto e carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale. Il D.M. 107/2021 precisa che la strumentalità sussiste quando l’attività è esercitata per realizzare esclusivamente le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, indipendentemente dal suo oggetto.

La secondarietà segue invece due criteri alternativi, riferiti a ciascun esercizio: ricavi delle attività diverse non superiori al 30% delle entrate complessive oppure non superiori al 66% dei costi complessivi. L’organo di amministrazione evidenzia il criterio utilizzato nel documentare il carattere secondario. Operativamente, conviene stimare il rapporto prima di ampliare l’iniziativa e aggiornarlo durante l’esercizio, per conoscere il margine organizzativo disponibile.

Nel criterio basato sui costi, il decreto comprende anche specifiche componenti figurative: il lavoro dei volontari iscritti nell’apposito registro, valorizzato secondo ore effettive e retribuzione oraria lorda della qualifica corrispondente; le erogazioni gratuite e i beni o servizi gratuiti al valore normale; la differenza tra valore normale e costo effettivo dei beni o servizi acquistati per l’attività statutaria. Proventi e oneri del distacco di personale presso terzi sono esclusi da numeratore e denominatore di entrambi i rapporti.

Se nessuno dei due limiti è rispettato, l’articolo 4 del decreto impone la segnalazione entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio all’ufficio RUNTS territorialmente competente e, eventualmente, agli enti autorizzati ai sensi dell’articolo 93, comma 5, del Codice. Nell’esercizio successivo, usando il medesimo criterio, il rapporto deve scendere sotto la soglia massima per una percentuale almeno pari al superamento precedente. L’omessa segnalazione o il mancato riequilibrio comportano la cancellazione disposta dall’ufficio RUNTS.

Che cosa cambia se la APS è iscritta anche al rasd

L’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 36/2021 applica agli ETS con doppia iscrizione le disposizioni del decreto limitatamente all’attività sportiva dilettantistica e, per il Capo I, solo in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore. Questo è il criterio per coordinare le clausole, evitando di sostituire indistintamente lo statuto della APS con un modello sportivo.

Per esempio, l’articolo 7, comma 1-bis, esclude per gli ETS iscritti al RUNTS il requisito dell’esercizio principale dell’attività dilettantistica previsto dal comma 1, lettera b). Il comma 1-quater, fermo il comma 1-bis, collega la mancata conformità statutaria ai criteri del comma 1 all’inammissibilità della richiesta RASD o, per gli iscritti, alla cancellazione d’ufficio.

Un secondo coordinamento riguarda i proventi. L’articolo 6 del Codice fa salva, per gli ETS anche iscritti al RASD, l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis, del D.Lgs. 36/2021: riguarda sponsorizzazioni, rapporti promo pubblicitari, cessione di diritti, indennità legate alla formazione degli atleti e gestione di impianti e strutture sportive. La condizione è che tali proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti all’attività sportiva dilettantistica definita dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2021 e dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 39/2021.

Il confronto deve quindi ricostruire anche l’impiego dei proventi interessati. Il D.M. 107/2021 disciplina le attività diverse degli ETS; il decreto previsto dall’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 36/2021 appartiene alla disciplina sportiva: i due riferimenti vanno mantenuti distinti.

Percorso di correzione: individuare il disallineamento prima di intervenire

  1. Descrivere l’iniziativa effettiva. Riporta prestazioni, destinatari e modalità di svolgimento. Confrontali con l’oggetto sociale e con la pertinente attività di interesse generale, anziché partire dal nome usato sul programma dei corsi.
  2. Separare il problema statutario da quello quantitativo. Per un’attività diversa, individua la clausola che la consente; poi ricostruisci strumentalità e rapporto annuale. Una clausola presente risponde alla prima domanda, mentre ricavi, entrate e costi rispondono alla seconda.
  3. Scegliere la correzione pertinente. Se manca la previsione statutaria, affronta la scelta tra rinunciare all’iniziativa e predisporre una modifica prima dell’avvio. Se il problema è il rapporto annuale già superato, applica il percorso di segnalazione e riequilibrio previsto dal decreto.

In un caso ipotetico, una APS sportiva programma un’iniziativa che, per oggetto e modalità dichiarati, risulta estranea alle attività dell’articolo 5; il suo statuto non consente attività diverse. Il risultato è preciso: l’avvio con quel testo statutario non soddisfa la condizione dell’articolo 6. La decisione è rinunciare all’iniziativa oppure affrontare la modifica. Se l’attività risultasse invece riconducibile all’articolo 5, cambierebbe il percorso: il confronto riguarderebbe la sua copertura nell’oggetto sociale come attività di interesse generale.

Quando coinvolgere lo studio e con quali informazioni

Il confronto professionale diventa utile prima di deliberare un ampliamento quando resta incerta la categoria dell’attività, oppure quando il prospetto annuale evidenzia un superamento da gestire. Per collegare questo lavoro alla fiscalità sportiva, conviene tenere distinti quote associative, pagamenti per corsi e sponsorizzazioni, associando ciascun flusso alla relativa attività e al periodo. Il percorso di check-up fiscale per ASD, SSD ed ETS sportivi approfondisce questa ricostruzione.

Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può svolgere un’analisi preliminare fiscale sportiva confrontando statuto vigente, attività effettive, iscrizioni e prospetti di entrate e costi. Il lavoro serve a distinguere il problema statutario da quello contabile, individuare le informazioni mancanti e chiarire le alternative operative prima della decisione.

Descrivi situazione e urgenza, indicando l’attività interessata, l’esercizio e un elenco dei documenti disponibili, come statuto, verbali, rendiconto e prospetti dei proventi. Nel form, per una prima valutazione senza impegno, riporta queste informazioni senza allegare documenti personali o riservati; le modalità di trasmissione saranno concordate dopo il contatto.

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