Quali entrate a pagamento separare nella fiscalità sportiva di un ETS?

Come separare quote, corrispettivi specifici e altre entrate a pagamento nella fiscalità sportiva di un ETS, con criteri operativi e limiti dell’art. 79 CTS.

Un ETS sportivo deve separare anzitutto la quota o il contributo associativo dal pagamento che dà diritto a una prestazione ulteriore o diversa. La prima voce ha una disciplina propria per le associazioni del Terzo settore; il secondo è un corrispettivo specifico e non può essere trattato come quota solo perché versato da un associato. Per le attività sportive dilettantistiche di interesse generale, il passaggio decisivo è poi confrontare i ricavi della singola attività con i costi effettivi a essa imputabili.

La risposta presuppone un ente effettivamente iscritto nel RUNTS: le disposizioni del Titolo X del Codice del Terzo settore si applicano agli enti iscritti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Non basta quindi che l’ente si definisca sportivo o ETS nei documenti interni: attività, soggetto e periodo d’imposta devono restare allineati prima di attribuire un trattamento all’incasso.

In sintesi

  • La quota associativa resta distinta dal prezzo di un corso, di un allenamento o di un’altra prestazione resa dietro corrispettivo specifico.
  • L’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche è un’attività di interesse generale se svolta secondo le norme che ne disciplinano l’esercizio.
  • Per i corrispettivi dell’attività di interesse generale occorre confrontare ricavi e costi effettivi imputabili, inclusi costi indiretti, generali, finanziari e tributari.
  • Il superamento dei costi entro il 6% può rientrare nella tolleranza dell’art. 79 solo per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi.
  • Le entrate che appartengono ad attività diverse richiedono una classificazione separata, verificando statuto, secondarietà e strumentalità.
  • Se l’ETS non commerciale esercita attività commerciale, per tale area è richiesta contabilità separata.

Le entrate da tenere su percorsi distinti

Il primo percorso riguarda le somme versate per appartenere all’associazione. L’art. 79, comma 6, stabilisce che le quote e i contributi associativi versati dagli associati non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore. Questa regola non si estende automaticamente alle quote supplementari o ai contributi determinati in funzione di maggiori o diverse prestazioni: per esempio, un pagamento collegato alla partecipazione a uno specifico corso sportivo va tenuto separato dalla quota annuale di adesione.

Il secondo percorso riguarda i corrispettivi dell’attività sportiva. L’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche compare tra le attività di interesse generale dell’art. 5. Per un ETS diverso dall’impresa sociale, l’attività di interesse generale è non commerciale se gratuita oppure se i corrispettivi non superano i costi effettivi. Nel costo non rientrano soltanto le spese immediatamente collegate: la norma comprende anche i costi indiretti e generali, compresi quelli finanziari e tributari, quando imputabili all’attività. Il confronto deve quindi riguardare la stessa attività e lo stesso periodo d’imposta, non il saldo indistinto dell’ente.

I corrispettivi specifici per prestazioni verso associati e familiari conviventi sono invece indicati come commerciali dall’art. 79, comma 6, salvo che la relativa attività rispetti le condizioni dei commi 2 e 2-bis. La distinzione utile non è dunque “associato o non associato”, ma “quota di appartenenza oppure prezzo di una prestazione” e, per quest’ultimo, “attività di interesse generale con rapporto ricavi-costi coerente oppure altra attività”.

Il terzo percorso è quello delle attività diverse dall’art. 5. Se un’entrata remunera un’attività che non viene ricondotta all’attività sportiva di interesse generale, non va sommata senza analisi ai corrispettivi dell’attività sportiva. L’art. 6 consente attività diverse soltanto quando l’atto costitutivo o lo statuto le consentono e quando sono secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Sponsorizzazioni e altre entrate contrattuali meritano perciò una riga autonoma, con il rapporto che le ha generate: la sola causale dell’incasso non dimostra la sua classificazione fiscale.

Percorso diagnostico per ogni incasso a pagamento

  1. Individuare il rapporto. Per ogni entrata, annotare chi paga, che cosa riceve e quale atto o documento descrive l’operazione. La quota associativa va collegata alla posizione di associato; il corrispettivo va collegato alla specifica attività o prestazione.
  2. Ricondurre l’attività al giusto perimetro. Stabilire se l’incasso riguarda l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche svolta nel perimetro dell’art. 5 oppure un’attività diversa. Solo nel primo caso ha senso applicare il confronto tra corrispettivi e costi effettivi previsto dall’art. 79.
  3. Costruire il confronto di periodo. Aggregare i ricavi della medesima attività e i costi a essa imputabili, includendo quelli indiretti e generali quando pertinenti. Il risultato va letto per periodo d’imposta e conservato insieme ai criteri di imputazione usati.
  4. Separare la rappresentazione contabile. Per gli ETS non commerciali di cui all’art. 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario dell’art. 86, l’art. 87, comma 1, lettera a), richiede di rappresentare distintamente nel bilancio le attività dell’art. 6 e quelle dell’art. 5; per l’attività commerciale esercitata l’art. 87 richiede contabilità separata.

Questo passaggio risolve un errore frequente: registrare nello stesso contenitore quota associativa, accesso a un’attività sportiva e incasso contrattuale. La registrazione può risultare ordinata, ma non rende leggibile quale regola sostenere per ciascuna entrata. Per un approfondimento sul raccordo tra classificazione e rischio documentale, può essere utile leggere come valutare l’esposizione alla riqualificazione fiscale di un ETS sportivo.

Un confronto aritmetico sulla stessa attività

Esempio aritmetico illustrativo. Si ipotizza una sola attività sportiva di interesse generale, con ricavi ipotetici di € 10.500,00, costi diretti imputabili di € 8.000,00 e costi indiretti imputabili di € 2.000,00. I dati servono esclusivamente a mostrare il confronto previsto dall’art. 79 e non descrivono un caso reale.

Voce/documentoImportoCalcolo
Ricavi dell’attività€ 10.500,00Input ipotetico
Costi diretti imputabili€ 8.000,00Input ipotetico
Costi indiretti imputabili€ 2.000,00Input ipotetico
Costi effettivi imputabili€ 10.000,00€ 8.000,00 + € 2.000,00
Scarto tra ricavi e costi€ 500,00€ 10.500,00 − € 10.000,00
Scarto percentuale5%(€ 500,00 ÷ € 10.000,00) × 100

Nell’ipotesi, lo scarto è inferiore al 6% previsto dalla tolleranza del comma 2-bis. La conclusione resta però condizionata alla corretta imputazione dei costi, al fatto che si tratti dell’attività di interesse generale considerata e al limite di non oltre tre periodi d’imposta consecutivi. Il prospetto non include imposte, regole agevolative, finanziamenti, ammortamenti o altre voci non dichiarate. Una somma corretta non prova da sola che i costi siano completi né che il criterio di imputazione sia adeguato al caso.

Quando portare il caso allo studio

Conviene coinvolgere lo studio quando una quota supplementare finanzia anche una prestazione, quando la stessa attività raccoglie pagamenti con causali diverse oppure quando ricavi e costi sono stati finora rilevati in modo aggregato. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può confrontare statuto, attività effettivamente svolte, flussi di incasso e criteri di imputazione dei costi per chiarire quale separazione adottare nella fiscalità sportiva dell’ETS.

Nel contatto descrivi la situazione, l’urgenza, il periodo d’imposta interessato e l’elenco dei documenti disponibili, come statuto, rendiconto, prospetto degli incassi e documenti che descrivono le attività. Le modalità di trasmissione saranno concordate dopo il contatto, per una prima valutazione senza impegno.

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Fonti e riferimenti

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